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La Camera dei deputati ed il Senato dello Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esercita le proprie
attribuzioni in assemblea generale, ovvero a mezzo delle proprie
sezioni e dei comitati delle sezioni.
Le sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono sei.
La ripartizione delle attribuzioni e dei componenti il Consiglio
superiore dei lavori pubblici fra le varie sezioni e stabilita
all'inizio di ogni biennio con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici.
Tra i funzionari indicati all'art. 3 della legge 18 ottobre 1942,
n. 1460, concernente gli organi consultivi in materia di opere
pubbliche e' compreso il direttore generale delle foreste del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Sono abrogati gli articoli 2 e 5 della legge 18 ottobre 1942, n.
1460.