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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Fondo massa della guardia di finanza e' autorizzato ad
effettuare la spesa per la costruzione di un edificio da destinarsi a
sede di un collegio secondo le condizioni e le modalita' che saranno
stabilite in apposita convenzione da stipularsi con l'Ente nazionale
per gli orfani ed i figli dei militari della guardia di finanza. Tale
convenzione, da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze,
sara' comunicata alla Corte dei conti per la registrazione.
L'edificio sara' costruito su terreno che il Fondo massa e'
autorizzato a ricevere in donazione dalle Opere laiche di Loreto
mediante atto pubblico da approvarsi con decreto del Ministro per le
finanze da registrarsi alla Corte dei conti.