Legge Ordinaria n. 526 del 23/04/1952 (Pubblicata nella G.U. del 27 maggio 1952)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, concernente il riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
    Art. 6. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "Ai fini dell'attribuzione dello stipendio dei gradi 11°, 10°, 9°
e  8°  da  conferirsi  ai  termini  del  precedente  art. 5, si tiene
altresi' conto:
      a) della eventuale eccedenza del servizio successivo al periodo
di  prova rispetto ai periodi di servizio richiesti all'art. 3 per la
assegnazione al grado;
      b)  delle  maggiorazioni  di  anzianita' gia' riconosciute e da
riconoscersi  per  i  servizi  di insegnante elementare non di ruolo,
anteriori  al  1  ottobre 1942, ai sensi della disposizione contenuta
nell'art.  157 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, per i servizi
di  insegnante prestati nelle scuole italiane all'estero in colonia o
nelle  zone  di  cui al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, e alla
legge 30 ottobre 1940, n. 1606;
      c) delle maggiorazioni per i servizi e le benemerenze di guerra
previsti dalle disposizioni in vigore".
 

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