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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
Art. 6. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'attribuzione dello stipendio dei gradi 11°, 10°, 9°
e 8° da conferirsi ai termini del precedente art. 5, si tiene
altresi' conto:
a) della eventuale eccedenza del servizio successivo al periodo
di prova rispetto ai periodi di servizio richiesti all'art. 3 per la
assegnazione al grado;
b) delle maggiorazioni di anzianita' gia' riconosciute e da
riconoscersi per i servizi di insegnante elementare non di ruolo,
anteriori al 1 ottobre 1942, ai sensi della disposizione contenuta
nell'art. 157 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, per i servizi
di insegnante prestati nelle scuole italiane all'estero in colonia o
nelle zone di cui al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, e alla
legge 30 ottobre 1940, n. 1606;
c) delle maggiorazioni per i servizi e le benemerenze di guerra
previsti dalle disposizioni in vigore".