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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le norme sui contributi di vigilanza previste dal regio
decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1536, sono estese ai concessionari
delle opere pubbliche di bonifica e dei sussidi di opere di
miglioramento fondiario, finanziati in dipendenza della legge 28
marzo 1951, n. 266, con esclusione dei lavori di ripristino delle
opere pubbliche danneggiate o distratte per eventi bellici e ferma
restando, altresi', la eccezione prevista dall'art. 3 della legge 15
aprile 1942, n. 514, per le opere di competenza privata da eseguire
per la colonizzazione del latifondo siciliano.