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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'accettazione, il trasporto e la consegna degli effetti postali da
parte di ciascun concessionario dei servizi pubblici automobilistici
per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque
natura e durata sono disciplinati a mezzo di apposita cartella di
oneri, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di
concerto con il Ministro per i trasporti, sentito il parere del
Consiglio di Stato.
I canoni da corrispondere, per il trasporto degli effetti postali
sono commisurati in ragione di lire 3000 per chilometro di linea
autorizzata per il trasporto stesso, restando assorbito il compenso
suppletivo di lire 50 per ciascun ufficio intermedio servito.
Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un tratto
non superiore a km. 15 o sul quale sono effettuate piu' di due corse
giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico puo'
essere elevato a lire 4000.
Le disposizioni di cui al presente articolo avranno vigore fino a
quando non sara' proceduto alla emanazione di ulteriori norme per la
disciplina dei servizi automobilistici in concessione per il
trasporto di viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli.