Legge Ordinaria n. 54 del 02/02/1952 (Pubblicata nella G.U. del 19 febbraio 1952)
Miglioramento del trattamento economico ai lavoratori dei cantieri-scuola.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' sostituito dal
seguente:
  "I  lavoratori  disoccupati  possono  chiedere di essere ammessi al
lavoro nei cantieri-scuola in qualita' di lavoratori volontari, entro
il numero massimo di posti e per la durata che, per ciascun cantiere,
sono  stabiliti, sentiti i proponenti degli stessi, dal Ministero del
lavoro  e  della previdenza sociale. La iscrizione ai cantieri-scuola
avviene  su domanda dell'interessato, diretta all'Ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione che, d'intesa con la direzione
dei cantieri stessi, provvede alla selezione ed all'avviamento.
  I  lavoratori hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, a
lire 300 giornaliere.
  Qualora  non abbiano diritto a tale sussidio percepiranno, oltre le
lire   300,  un  assegno  di  lire  200  giornaliere  ed  un  assegno
integrativo  di  lire  60  per i familiari previsti dal secondo comma
dell'art. 35 della presente legge.
  Ai   lavoratori   coniugati  deve  essere  comunque  assicurato  un
trattamento complessivo non inferiore a lire 600 giornaliere.
  Ai lavoratori spetta, inoltre, per ogni mese di servizio assiduo ed
operoso, un premio di lire 1000, corrisposto a giudizio insindacabile
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  Le  spese  riguardanti  l'organizzazione  ed  il  funzionamento dei
cantieri-scuola  e le indennita' ai lavoratori in essi avviati sono a
carico del fondo di cui all'articolo 62".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 febbraio 1952

                               EINAUDI

                                             DE GASPERI - RUBINACCI -
                                                SCELBA - ZOLI - PELLA
                                                  - SEGNI - ALDISIO -
                                                   FANFANI - CAMPILLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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