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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' sostituito dal
seguente:
"I lavoratori disoccupati possono chiedere di essere ammessi al
lavoro nei cantieri-scuola in qualita' di lavoratori volontari, entro
il numero massimo di posti e per la durata che, per ciascun cantiere,
sono stabiliti, sentiti i proponenti degli stessi, dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. La iscrizione ai cantieri-scuola
avviene su domanda dell'interessato, diretta all'Ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione che, d'intesa con la direzione
dei cantieri stessi, provvede alla selezione ed all'avviamento.
I lavoratori hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, a
lire 300 giornaliere.
Qualora non abbiano diritto a tale sussidio percepiranno, oltre le
lire 300, un assegno di lire 200 giornaliere ed un assegno
integrativo di lire 60 per i familiari previsti dal secondo comma
dell'art. 35 della presente legge.
Ai lavoratori coniugati deve essere comunque assicurato un
trattamento complessivo non inferiore a lire 600 giornaliere.
Ai lavoratori spetta, inoltre, per ogni mese di servizio assiduo ed
operoso, un premio di lire 1000, corrisposto a giudizio insindacabile
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Le spese riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dei
cantieri-scuola e le indennita' ai lavoratori in essi avviati sono a
carico del fondo di cui all'articolo 62".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 febbraio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI -
SCELBA - ZOLI - PELLA
- SEGNI - ALDISIO -
FANFANI - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI