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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'importo della indennita' di contingenza, istituita a favore degli
invalidi di guerra di la categoria dall'art. 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, e' determinato,
con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1 gennaio
1951 e per l'anno 1951, tenendo conto dell'indice medio del costo
dell'alimentazione rilevata dall'Istituto centrale di statistica per
il trimestre ottobre-dicembre 1947.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 maggio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI