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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sulle misure dei limiti di congrua spettanti al clero alla data del
31 dicembre 1949, per effetto delle disposizioni contenute nel regio
decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e delle successive disposizioni
legislative viene concesso, a decorrere dal 1 luglio 1951, un aumento
temporaneo del 50 per cento, fermo restando quanto disposto con la
legge 30 novembre 1950, n. 998.
Lo stesso aumento compete, con la stessa decorrenza, sulla misura
in vigore al 31 dicembre 1949 degli altri assegni fissi e di quelli
in compenso delle spese di culto, previsti dal regio decreto 29
gennaio 1931, n. 227, nonche' degli assegni spettanti agli
ecclesiastici in attivita' di servizio contemplati dall'art. 24,
comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848.
L'aumento di cui ai precedenti commi compete, con la stessa
decorrenza, sulla misura degli assegni annui e delle spese di
officiatura spettanti al clero del Pantheon, stabilita dall'art. 5
del decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 1481, e' raddoppiata con
l'art. 2 della legge 29 luglio 1949, n. 494.