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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I servizi concernenti la raccolta e l'elaborazione, ai fini
statistici, dei dati relativi alle malattie infettive e sociali
soggette a denuncia obbligatoria, attribuiti al Laboratorio di
epidemiologia dell'Istituto superiore di sanita', sono trasferiti, ad
ogni effetto, all'Istituto centrale di statistica.
Gli Uffici provinciali sanitari corrisponderanno, per quanto
riguarda le anzidette statistiche, direttamente con l'Istituto
centrale di statistica, conservando le stesse attribuzioni esercitate
all'atto del passaggio.
L'Istituto centrale di statistica impartira' istruzioni agli Uffici
provinciali sanitari per quanto concerne il normale lavoro di
rilevazione delle anzidette statistiche.
Peraltro, le istruzioni generali e di massima in materia, nonche'
le modificazioni al sistema delle rilevazioni, saranno
preventivamente concordate fra l'Istituto centrale di statistica e
l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.
Nulla e' innovato per quanto riguarda l'obbligo da parte degli
Uffici provinciali sanitari di segnalare all'Alto Commissariato per
l'igiene e la sanita' pubblica le malattie soggette a denuncia
obbligatoria.