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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 1951, n. 1356,
contenente "Norme in materia di locazione e sublocazione di immobili
urbani e di vincolo alberghiero", con le seguenti modificazioni:
All'art. 1, terzo comma, sono aggiunte le parole: nonche' da
assegnazioni dei Comitati per le riparazioni edilizie, a norma
dell'art. 37 del decreto legislativo 9 giugno 1945, n. 305.
All'art. 2, terzo comma, le parole: 31 dicembre 1945, sono
sostituite con le parole: 31 ottobre 1945, All'art. 3, secondo comma,
le parole: 31 dicembre 1945, sono sostituite con le parole: 31
ottobre 1945.
All'art. 5, primo comma, le parole: sono aumentati nella misura del
50 per cento, sono sostituite con le parole: aumentati ai sensi degli
articoli 1, 2, 3, primo comma, del decreto legislativo 6 dicembre
1946, n. 424, e successive modificazioni, sono ulteriormente
aumentati nella misura del 50 per cento.
Allo stesso articolo, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:
Sono compresi nei vincoli di proroga di cui all'art. 2 della legge 29
maggio 1951, n. 358, i contratti poliennali di locazione alberghiera
stipulati anteriormente al 1 febbraio 1947 e con scadenza anteriore
al 1 gennaio 1956.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 febbraio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI
Visto, il
Guardasigilli: ZOLI