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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'autorizzazione di spesa, di cui all'art. 14 della legge 10
gennaio 1952, n. 3, successivamente modificata per la concessione dei
contributi in conto capitale previsti dall'art. 2 della stessa legge
e' aumentata di altri 5 miliardi di lire.
Per l'esecuzione dei lavori di riparazione delle opere pubbliche di
bonifica e delle opere di sistemazione dei bacini montani
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 15 della ridetta legge, e'
aumentata di oltre 3 miliardi di lire.