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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' istituita la "Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a
favore degli avvocati e dei procuratori" allo scopo di provvedere a
trattamenti di previdenza e di assistenza.
La Cassa, con sede in Roma, ha personalita' giuridica di diritto
pubblico.