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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il personale dei ruoli delle cessate Camere di commercio ed
industria il quale, in seguito all'inquadramento nei ruoli statali
degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, ha
conservato ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 27 giugno 1942, n.
962, il trattamento di quiescenza previsto dagli ordinamenti in
vigore presso gli Enti di provenienza, ha facolta', nel termine di
180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di chiedere
al Ministero dell'industria e del commercio di essere ammesso al
trattamento di pensione a carico dello Stato con decorrenza dalla
data di inquadramento nei ruoli statali.
Il personale che si avvale del disposto del precedente comma,
nonche' quello che, ai sensi dell'art. 8, commi primo e quinto, del
regio decreto 27 giugno 1942, n. 962, abbia gia' optato per la
pensione di Stato, ha diritto, ove ne faccia domanda, al
riconoscimento ai fini della pensione, del servizio prestato con
rapporto stabile d'impiego presso le Camere di commercio ed industria
ed i Consigli provinciali dell'economia ad esse succeduti.