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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I limiti di valore previsti negli articoli 3, 4 e 5 del decreto
legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426, relativo alla
soppressione del Governatorato di Roma ed alla disciplina giuridica
dell'Amministrazione comunale della Capitale, sono sostituiti da
quelli stabiliti, agli stessi effetti, per i Comuni con popolazione
superiore ai 500.000 abitanti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 maggio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI