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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli ufficiali della Guardia di finanza e dell'Esercito nominati
insegnanti, titolari od aggiunti, presso l'Accademia e Scuola di
applicazione e presso la Scuola sottufficiali della guardia di
finanza, sono dovute, per ciascun mese di durata effettiva dei corsi,
le seguenti indennita':
indennita' di 1ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.300
indennita' di 2ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000
indennita' di 3ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000