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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il salario minimo risultante in ogni provincia dall'applicazione
dell'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 628, spetta,
dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai
portieri degli immobili di proprieta' delle cooperative edilizie
fruenti di contributo statale e degli Istituti autonomi per le case
popolari.
E' fatto salvo l'eventuale trattamento piu' favorevole in atto.