Legge Ordinaria n. 622 del 17/05/1952 (Pubblicata nella G.U. del 18 giugno 1952)
Disposizioni relative al personale di gruppo A del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'ultimo   comma   dell'art.   9   dell'ordinamento  del  personale
dell'Amministrazione postale telegrafica, approvato con regio decreto
15 agosto 1926, n. 1733, e' cosi' modificato:

  Non  puo'  essere  promosso  al  grado  6° del quadro del personale
direttivo  postale  telegrafico  chi  non abbia prestato in qualunque
grado  lodevole  servizio almeno per un triennio nell'Amministrazione
provinciale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 17 maggio 1952

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - SPATARO -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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