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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'ultimo comma dell'art. 9 dell'ordinamento del personale
dell'Amministrazione postale telegrafica, approvato con regio decreto
15 agosto 1926, n. 1733, e' cosi' modificato:
Non puo' essere promosso al grado 6° del quadro del personale
direttivo postale telegrafico chi non abbia prestato in qualunque
grado lodevole servizio almeno per un triennio nell'Amministrazione
provinciale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 maggio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SPATARO -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI