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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato:
1) a provvedere alla esecuzione dei lavori urgenti di riparazione
di opere portuali danneggiate dalle mareggiate verificatesi
nell'autunno-inverno 1950-51 nonche' dei lavori di difesa di abitati
a termini della legge 14 luglio 1907, n. 542, entro il limite di
spesa di L. 1.700.000.000;
2) a provvedere, entro il limite di spesa di L. 3.300.000.000, in
dipendenza delle alluvioni verificatesi nell'autunno-inverno 1950-51
in varie Regioni d'Italia:
a) al ripristino delle opere idrauliche di 2ª categoria ed al
ripristino delle opere idrauliche di 3ª categoria non ancora
consegnate ai Consorzi ai sensi dell'art. 44 del testo unico 25
luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e
dal regio decreto 28 febbraio 1935, n. 248, salvo recupero delle
quote a carico degli interessati in base alle norme di detto testo
unico e nei modi stabiliti dal regio decreto 19 novembre 1921, n.
1688; nonche' alla concessione di contributi, nella misura del 70 per
cento della spesa, a favore dei Consorzi per lavori di ripristino di
opere idrauliche di 3ª categoria gia' consegnate ai Consorzi stessi;
b) alla concessione di contributi a titolo di solidarieta'
nazionale nella misura prevista dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e
dal decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, per lavori
di riparazione di strade provinciali, comunali e consorziali e per
lavori di difesa di abitati;
c) alla concessione di contributi nella misura della meta'
della spesa, per lavori di riparazione e di ricostruzione di
acquedotti o di fognature di pertinenza di amministrazioni comunali;
d) alla concessione di contributi nella misura del terzo della
spesa, per la ricostruzione o riparazione, escluso ogni ampliamento,
decorazione od abbellimento, di scuole e case comunali delle Province
e dei Comuni, nonche' di edifici destinati ad uso di culto e di
beneficenza, che rientrino tra quelli indicati nei decreti
legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649,
ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;
e) alla concessione di contributi sulla spesa per la
riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata
adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale,
limitatamente alle opere strettamente necessarie ai fini della
abitabilita' o dell'uso.
Detti contributi saranno commisurati:
1) al 90 per cento della spesa per i proprietari che non
risultino iscritti nei ruoli delle imposte di ricchezza mobile e
complementare progressiva, non abbiano altro fabbricato rimasto
indenne ed abbiano un reddito dominicale non superiore a L. 1600,
riferito al catasto del 1943;
2) al 70 per cento della spesa per i proprietari che risultino
iscritti nei ruoli della imposta complementare dell'anno 1949 per un
reddito imponibile non superiore a L. 100.000;
3) al 40 per cento della spesa per i proprietari che risultino
iscritti nei ruoli della imposta complementare dell'anno 1949 per un
reddito imponibile non superiore a L. 150.000.
Ai prestatori d'opera subordinata, pubblici e privati, che
risultino iscritti nei ruoli della imposta complementare dell'anno
1949, per redditi diversi da quelli provenienti dalla prestazione
d'opera subordinata, per un reddito imponibile non superiore alle L.
150.000, sara', in ogni caso, corrisposto il contributo di cui al
precedente n. 3).
Il contributo di cui alla presente lettera non potra' superare la
somma di L. 300.000 a vano per i proprietari di cui al precedente n.
1) e di L. 200.000 a vano per gli altri; ne', complessivamente,
potra' superare la somma di L. 1.600.000 per ciascun proprietario a
qualunque categoria appartenga.
La spesa di L. 5.000.000.000 di cui ai precedenti nn. 1) e 2) sara'
ripartita fra le varie categorie di opere ivi previste con decreto
del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per il
tesoro.