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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 1
lettere h) ed i), della legge 10 gennaio 1952, n. 9, debbono essere
presentate all'Ufficio del genio civile competente per territorio
entro il 31 dicembre 1952.