Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'applicazione delle norme di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relative ai termini ed alle
modalita' di versamento dei contributi agricoli unificati, e'
ulteriormente prorogata per l'anno 1952 per tutti i contributi che
debbono essere corrisposti, per l'anno medesimo o per arretrati.
I versamenti dovranno essere effettuati in quattro rate uguali
scadenti: la prima entro il 5 maggio, la seconda entro il 5 agosto,
la terza entro il 5 ottobre e la quarta entro il 5 dicembre 1952.