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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e
relativi allegati, nonche' le aggiunte e modificazioni legislative
successivamente intervenute, sono estese, dalla data di entrata in
vigore della presente legge:
a) al personale delle filovie urbane ed extra urbane esercitate
da aziende municipalizzate e private;
b) al personale dei servizi automobilistici urbani esercitati da
aziende municipalizzate e private;
c) al personale dipendente dalle aziende di cui alla precedente
lettera b), addetto a servizi automobilistici extra urbani che siano
riconosciuti dal Ministero dei trasporti accessori e direttamente
complementari, nell'ambito della stessa azienda, di quelli esercitati
nei centri urbani.