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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 1 della legge 22 marzo 1908, n. 105, e' sostituito dal
seguente:
"E' vietato di lavorare e far lavorare nelle aziende industriali
per la produzione del pane e delle pasticcerie nelle ore comprese fra
le 21 e le 4, ad eccezione del sabato in cui il lavoro, limitatamente
al personale di eta' superiore ai 18 anni, potra' protrarsi fino alle
23.
"Il divieto si applica alle operazioni di preparazione dei lieviti,
riscaldamento dei forni, impasto, confezioni e cottura del pane e
delle pasticcerie, anche se esse siano compiute disgiuntamente presso
industriali diversi".