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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alle Amministrazioni dei comuni e delle province delle zone colpite
dalle alluvioni dell'autunno 1951, nei quali sia disposta la
sospensione totale e parziale del pagamento dei tributi erariali,
comunali e provinciali, possono essere concessi, fino al 31 dicembre
1953, contributi integrativi da parte dello Stato, qualora,
nonostante l'applicazione degli articoli 332 e 336 del testo unico 3
marzo 1934, n. 383, non possano conseguire il pareggio economico dei
propri bilanci.
I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della
Commissione centrale della finanza locale, in sede di approvazione
dei bilanci degli enti interessati, con decreto del Ministro per
l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro.