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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Al termine stabilito con la legge 11 luglio 1942, n. 912, art. 1,
ultimo comma, per la ultimazione della centrale telefonica automatica
della citta' di Udine prorogato al 29 maggio 1951 con decreto
Presidenziale 30 maggio 1950, e' sostituito il termine del 29 maggio
1953.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 febbraio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO -
VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI