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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 luglio 1951 l'importo massimo della indennita' di
cui all'art. 1 del regio decreto 7 luglio 1927, n. 1417, dovuta agli
ufficiali con diritto alla razione foraggio per la perdita, per cause
di servizio, di ogni cavallo, e' elevata a lire 100.000.