Legge Ordinaria n. 643 del 27/05/1952 (Pubblicata nella G.U. del 23 giugno 1952)
Aumento dell'indennita' spettante agli ufficiali per perdite di cavalli, per causa di servizio, di cui al regio decreto 7 luglio 1927, n. 1417.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A decorrere dal 1 luglio 1951 l'importo massimo della indennita' di
cui  all'art. 1 del regio decreto 7 luglio 1927, n. 1417, dovuta agli
ufficiali con diritto alla razione foraggio per la perdita, per cause
di servizio, di ogni cavallo, e' elevata a lire 100.000.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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