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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Riorganizzazione del disciolto partito fascista)
Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo)
della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito
fascista quando una associazione o un movimento persegue finalita'
antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando
o usando la violenza quale metodo di lotta politico o propugnando la
soppressione delle liberta' garantite dalla Costituzione o denigrando
la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o
svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attivita' alla
esaltazione di esponenti, principii, fatti e metodi propri del
predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere
fascista.