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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione addizionale alla Convenzione internazionale del 23
novembre 1933, concernente il trasporto di merci per ferrovia,
firmata a Berna il 13 maggio 1950.