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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'ammontare destinato ai contributi in capitale a carico dello
Stato, previsto dall'art. 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1513, in
favore dei Comuni e delle Province, e' elevato da lire 7 miliardi e
mezzo a lire 11 miliardi.