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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I salariati dello Stato, ad eccezione di quelli dipendenti
dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono di ruolo e non
di ruolo.
I salariati di ruolo, assunti cioe' stabilmente ed iscritti a
matricola, vengono denominati operai permanenti.
I salariati non di ruolo, assunti cioe' a tempo, con contratti di
lavoro di durata non superiore alla scadenza dell'anno finanziario
(in corso) ma rinnovabili e rescindibili, vengono denominati operai
temporanei.