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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La sovvenzione a favore dell'Opera nazionale per la protezione
della maternita' e della infanzia, stabilita, per l'esercizio
finanziario 1950-1951, in L. 6.000.000.000, dall'art. 12 della legge
10 agosto 1950, n. 602, e' aumentata di L. 500.000.000.