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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
le seguente legge:
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a
quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1952, i
bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario
1952-53 secondo gli stati di previsione della entrata e della spesa
ed i relativi disegni di legge presentati alle Assemblee legislative.