Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
le seguente legge:
Art. 1.
Le somme che alla data di entrata in vigore della presente legge
risultino disponibili sui fondi previsti dagli articoli 1 e 2 della
legge 29 luglio 1949, n. 481, sono destinate per la concessione di
mutui in conformita' degli articoli 4 e 11 della predetta legge.
Allo stesso scopo sono destinate le somme che si sono rese o si
rendano disponibili a seguito di mancata erogazione o riduzione dei
mutui e dei contributi concessi sui fondi anzidetti.
Agli effetti della ripartizione territoriale di cui all'art. 11
della legge 29 luglio 1949, n. 481, tra le localita' ammesse a fruire
del 65 per cento dei fondi indicati in detto articolo sono compresi i
territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.