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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 1 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, e' sostituito dal
seguente:
"E' istituito, con sede a Napoli, un Ente autonomo per la
valorizzazione dell'isola d'Ischia.
"Tale Ente ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed avra'
durata non superiore ad anni venti dalla pubblicazione della presente
legge.
"Ad esso spetta di provvedere:
1) alla valorizzazione delle risorse naturali ed al miglioramento
dell'attrezzatura ricettiva dell'isola;
2) allo sfruttamento delle risorse idriche locali ed alla
distribuzione di acqua potabile;
3) all'impianto ed all'esercizio di altri esercizi pubblici o di
pubblica utilita' dei quali i Comuni dell'isola di Ischia intendono
dargli la concessione;
4) all'apprestamento ed all'attuazione di piani regolatori degli
abitati ed alla sistemazione, costruzione e manutenzione di strade;
5) alle opere e, in genere, a tutti gli affari che in virtu' del
regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1
luglio 1926, n. 1380, e delle successive modificazioni, sono di
competenza dell'Azienda autonoma delle stazioni di soggiorno, di cura
e di turismo;
6) l'Ente puo' altresi' promuovere ogni iniziativa che attenga
alle materie suddette e concorrere nella esecuzione delle opere
relative, salvo i poteri spettanti alle Amministrazioni comunali.
"L'Ente istituisce un ufficio in Ischia sotto la direzione di in
membro del Consiglio di amministrazione".