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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono ammessi al beneficio dell'indennita' di accompagnamento,
prevista dall'art. 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648, anche i
mutilati titolari di pensioni o assegni di prima categoria fruenti
dell'assegno di superinvalidita' per una delle mutilazioni indicate
nella lettera G, punti 2 e 3, della tabella E, annessa alla legge
predetta.
L'indennita' e' stabilita nella misura di lire 12.000 mensili per i
grandi invalidi residenti nei Comuni con popolazione non inferiore ai
100.000 abitanti. Per i grandi invalidi residenti in Comuni con
popolazione inferiore a 100.000 abitanti detta indennita' e' di lire
9000 mensili.