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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno
1951 alle ferrovie in regime di concessione alla industria privata e
alle tramvie extraurbane possono essere accordati concorsi dello
Stato nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge 14 giugno 1949,
n. 410, relativa alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto
in concessione.