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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il personale di ruolo e non di ruolo di altra Amministrazione che
alla data di entrata in vigore della presente legge trovasi
temporaneamente utilizzato presso i servizi dipendenti dalla
Direzione generale delle pensioni di guerra, e' considerato
distaccato nella posizione di "comando", salvo, per quello non di
ruolo, la cui assegnazione non sia stata disposta a seguito di
trasferimento.