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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Analogamente a quanto disposto nell'art. 1 della legge 19 maggio
1950, n. 322, concernente, tra l'altro, le norme relative al
collocamento, per gli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50, dei
buoni del Tesoro ordinari a mezzo dell'Istituto di emissione, delle
aziende di credito e degli uffici postali, il Ministro per il tesoro
e' autorizzato a corrispondere a tali enti, anche per l'esercizio
finanziario 1950-51, i compensi previsti alle lettere a) e b) del su
citato art. 1 della legge 19 maggio 1950, n. 322.
La corresponsione di detti compensi sara' effettuata con le
modalita' di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa.