Legge Ordinaria n. 689 del 13/06/1952 (Pubblicata nella G.U. del 3 luglio 1952)
Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 400.000.000 per corrispondere all'Istituto di emissione, alle aziende di credito ed agli uffici postali, i compensi inerenti al collocamento di buoni del Tesoro ordinari, durante l'esercizio finanziario 1950-51.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Analogamente  a  quanto  disposto nell'art. 1 della legge 19 maggio
1950,  n.  322,  concernente,  tra  l'altro,  le  norme  relative  al
collocamento,  per  gli  esercizi  finanziari  1948-49 e 1949-50, dei
buoni  del  Tesoro ordinari a mezzo dell'Istituto di emissione, delle
aziende  di credito e degli uffici postali, il Ministro per il tesoro
e'  autorizzato  a  corrispondere  a tali enti, anche per l'esercizio
finanziario  1950-51, i compensi previsti alle lettere a) e b) del su
citato art. 1 della legge 19 maggio 1950, n. 322.
  La  corresponsione  di  detti  compensi  sara'  effettuata  con  le
modalita' di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa.
 

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