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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
Art. 1. - Al primo comma sono soppresse le parole: "orzo,
granoturco e segale".
Art. 2. - Il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Le categorie ammesse ad esercitare il diritto di trattenuta ed i
limiti quantitativi di tale diritto saranno indicati dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste".
Art. 4. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura procederanno".
Nel testo del secondo, terzo e quarto comma le parole: "Ufficio
comunale statistico economico dell'agricoltura, Uffici
statistico-economici dell'agricoltura e U.C.S.E.A.", sono sostituite
dalle parole: "Ispettorato provinciale dell'agricoltura".
Articoli 5 e 6. - Le parole: "Unsea ed Ucsea" sono sostituite dalle
parole: "Ispettorato provinciale dell'agricoltura".
Articoli 7 e 8. - Le parole: "Ufficio nazionale statistico
economico dell'agricoltura, tramite i dipendenti uffici comunali",
"Uffici comunali statistico-economici dell'agricoltura", "Ufficio
nazionale statistico economico dell'agricoltura per il tramite dei
propri uffici comunali" e "Ufficio provinciale statistico economico
dell'agricoltura", sono sostituite dalle parole: "Ispettorato
provinciale dell'agricoltura".
Art. 11. - Al secondo comma sono soppresse le parole: "Ufficio
nazionale statistico economico dell'agricoltura, su conforme parere
dell'".
Art. 13. - Al primo comma sono soppresse le parole: "e l'Ufficio
nazionale statistico economico dell'agricoltura".
Articoli 20 e 21. - Sono sostituiti dal seguente:
"Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto ed
alle norme che saranno emanate per la sua esecuzione e' punito, salvo
che il fatto non costituisca reato piu' grave, con la pena
dell'ammenda non inferiore a due volte e non superiore a cinque volte
il valore del prodotto al quali la contravvenzione si riferisce.
"L'imputato e' ammesso a pagare prima dell'apertura del dibattito
ovvero prima del decreto di condanna, una somma non inferiore alla
meta' del massimo dell'ammenda prevista nel comma precedente, oltre
le spese del procedimento.
"Il pagamento estingue il reato".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 febbraio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI -
VANONI - PELLA - ZOLI
- CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI