Legge Ordinaria n. 69 del 11/02/1952 (Pubblicata nella G.U. del 1 marzo 1952)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, concernente norme per il conferimento del grano, dell'orzo, della segale, del granoturco e del risone ai « Granai del popolo ».
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:

  Art.  1.  -  Al  primo  comma  sono  soppresse  le  parole:  "orzo,
granoturco e segale".
  Art. 2. - Il quarto comma e' sostituito dal seguente:
  "Le  categorie  ammesse ad esercitare il diritto di trattenuta ed i
limiti  quantitativi  di  tale diritto saranno indicati dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste".
  Art. 4. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura procederanno".
  Nel  testo  del  secondo,  terzo e quarto comma le parole: "Ufficio
comunale     statistico     economico     dell'agricoltura,    Uffici
statistico-economici  dell'agricoltura e U.C.S.E.A.", sono sostituite
dalle parole: "Ispettorato provinciale dell'agricoltura".
  Articoli 5 e 6. - Le parole: "Unsea ed Ucsea" sono sostituite dalle
parole: "Ispettorato provinciale dell'agricoltura".
  Articoli  7  e  8.  -  Le  parole:  "Ufficio  nazionale  statistico
economico  dell'agricoltura,  tramite  i dipendenti uffici comunali",
"Uffici  comunali  statistico-economici  dell'agricoltura",  "Ufficio
nazionale  statistico  economico  dell'agricoltura per il tramite dei
propri  uffici  comunali" e "Ufficio provinciale statistico economico
dell'agricoltura",   sono   sostituite   dalle  parole:  "Ispettorato
provinciale dell'agricoltura".
  Art.  11.  -  Al  secondo  comma sono soppresse le parole: "Ufficio
nazionale  statistico  economico dell'agricoltura, su conforme parere
dell'".
  Art.  13.  -  Al primo comma sono soppresse le parole: "e l'Ufficio
nazionale statistico economico dell'agricoltura".
  Articoli 20 e 21. - Sono sostituiti dal seguente:
  "Chiunque  contravvenga  alle  disposizioni del presente decreto ed
alle norme che saranno emanate per la sua esecuzione e' punito, salvo
che   il  fatto  non  costituisca  reato  piu'  grave,  con  la  pena
dell'ammenda non inferiore a due volte e non superiore a cinque volte
il valore del prodotto al quali la contravvenzione si riferisce.
  "L'imputato  e'  ammesso a pagare prima dell'apertura del dibattito
ovvero  prima  del  decreto di condanna, una somma non inferiore alla
meta'  del  massimo dell'ammenda prevista nel comma precedente, oltre
le spese del procedimento.
  "Il pagamento estingue il reato".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 febbraio 1952

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - FANFANI -
VANONI - PELLA - ZOLI
- CAMPILLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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