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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A tutti gli insegnanti elementari di ruolo in servizio alle
dipendenze dello Stato alla data del 1 ottobre 1948 e a quelli
assunti o riassunti in ruolo, successivamente, nonche' alle loro
famiglie, si applicano le disposizioni relative al trattamento di
quiescenza vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Il personale di cui al comma precedente e' soggetto, dalla stessa
data del 1 ottobre 1948, alla ritenuta in conto entrate Tesoro, nella
misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato.