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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 24 novembre
1948, n. 1437, limitatamente alle spese concernenti l'integrazione
dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza, e l'erogazione delle
altre spese da effettuarsi a carico del capitolo 511 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio
1951-52, e successivo, sono richiamate in vigore a decorrere dal 1
luglio 1951 e fino al 30 giugno 1953.