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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il comma quinto dell'art. 5 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, e'
sostituito dal seguente, con effetto dal 1 aprile 1949;
"La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle
assuntorie di cui all'art. 4, classificate nella 1ª categoria del
gruppo C, e' stabilita in misura pari allo stipendio, ridotto del
venti per cento, degli agenti ferroviari di grado 14° del personale
della linea con la qualifica di cantoniere, aventi ugual numero di
anni di servizio".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 giugno 1953
EINAUDI
DE GASPERI - MALVESTITI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI