Legge Ordinaria n. 695 del 18/06/1952 (Pubblicata nella G.U. del 4 luglio 1952)
Modificazione al comma 5° dell'art. 5 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, contenente provvedimenti a favore degli assunti delle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il comma quinto dell'art. 5 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, e'
sostituito dal seguente, con effetto dal 1 aprile 1949;
  "La   retribuzione   da   corrispondersi   ai  concessionari  delle
assuntorie  di  cui  all'art.  4, classificate nella 1ª categoria del
gruppo  C,  e'  stabilita  in misura pari allo stipendio, ridotto del
venti  per  cento, degli agenti ferroviari di grado 14° del personale
della  linea  con  la qualifica di cantoniere, aventi ugual numero di
anni di servizio".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 giugno 1953

                               EINAUDI

                                            DE GASPERI - MALVESTITI -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

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