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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica inviati all'estero in missione di durata superiore
ai sei mesi e' concesso un contributo per spese di vestiario nelle
misure, rispettivamente, di L. 100.000 e L. 60.000.