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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nelle liquidazioni di indennita' da corrispondersi in titoli di
Stato per i terreni espropriati a norma delle leggi 12 maggio 1950,
n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 81, non si tiene conto delle frazioni
di 5000 lire.