Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I canoni in danaro di enfiteusi costituite anteriormente al 28
ottobre 1941 sono aumentati a sedici volte l'ammontare dovuto a
quella data, a decorrere dalla prima scadenza posteriore alla entrata
in vigore della presente legge.
La misura dell'aumento e' ad otto volte per i canoni enfiteutici
stabiliti nei provvedimenti di ripartizione fra i cittadini utenti di
uso civico.