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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1952, e' attribuita ai Comuni che
eccedono il primo limite delle sovrimposte fondiarie una quota pari
al 7,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale
sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente.
Tale ammontare sara', ripartito tra i Comuni di cui al comma
precedente proporzionalmente alla popolazione residente, in base ai
dati del censimento ufficiale demografico.
I versamenti verranno effettuati con modalita' da stabilirsi con
decreti del Ministro per le finanze d'intesa con quello per il
tesoro.