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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al termine di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 1950, n. 452,
per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato
italiano petroli, e' sostituito quello del 30 giugno 1952.