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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I limiti di valore di cui agli articoli 5, 7, 14 e 16 del regio
decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, quali risultano modificati dal
decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18, sono maggiorati del 150
per cento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 giugno 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI