Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I contributi dovuti all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza
per i dipendenti Statali in base all'art. 19 della legge 21 novembre
1945, n. 722, per la "Gestione assistenza sanitaria" ed in base
all'art. 15 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, per la "Gestione
indennita' ed assegni ai salariati" successivamente modificate dal
decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, sono corrisposti
all'Ente stesso direttamente dalle Amministrazioni centrali dello
Stato e dalle Aziende autonome statali, per tutti i dipendenti uffici
centrali e periferici.
A tal fine, le ragionerie centrali e gli altri uffici ad esse
corrispondenti, provvederanno all'anticipato versamento da
effettuarsi entro due rate in luglio ed in gennaio di ogni esercizio
finanziario, ciascuna, rispettivamente, del 50 per cento dell'importo
complessivo dei contributi, computati sugli interi stanziamenti degli
stipendi e delle retribuzioni comunque denominate soggette ai
contributi stessi, mediante emissione di mandati diretti sulla
Tesoreria centrale da estinguersi con accreditamento a favore di
conti correnti infruttiferi presso la predetta Tesoreria intestati
rispettivamente, all'E.P.A.S. - Gestione assistenza sanitaria - ed
all'E.N.P.A.S. - Gestione indennita' ed assegni ai salariati.
Per quei capitoli comprensivi anche di emolumenti e di altre spese
comunque non assoggettabili ai contributi di cui al primo comma, la
quota di stanziamento imponibile sara' determinata dalle ragionerie
centrali presso le singole Amministrazioni con criteri semplificativi
in base a valutazione media sull'intero stanziamento.
L'E.N.P.A.S. effettuera' i prelevamenti dai conti correnti di cui
al secondo comma in relazione alle proprie necessita' di cassa.
Le norme di cui sopra si applicano anche alle Amministrazioni di
Stato con ordinamento autonomo ed alle Amministrazioni ed Enti il cui
personale sia comunque assistito dall'E.N.P.A.S. per mezzo delle
rispettive gestioni sopra indicate.