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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La somma di lire 10 miliardi, che ai sensi dell'art. 2 della legge
9 maggio 1950, n. 261, avrebbe dovuto essere prelevata sulle
disponibilita' del conto speciale (Fondolire 1950-51), per essere
destinata alla concessione di nuovi prestiti alle Sezioni di credito
industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di
Sardegna, da utilizzarsi per la concessione di finanziamenti ai fini
dell'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare di cui
al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive
modificazioni ed integrazioni, sara' stanziata nello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio
1951-52.
In corrispondenza dei prestiti di cui al precedente comma, le
Sezioni di credito industriale nello stesso indicate sono autorizzate
ad emettere le obbligazioni previste dall'art. 7 della legge 9 maggio
1950, n. 261.