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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Sino al 30 giugno 1954, sono subordinate alla preventiva
autorizzazione del Ministro per il tesoro, di concerto con il
Ministro per l'industria e per il commercio, le costituzioni di
societa' con capitale superiore a 250 milioni di lire.
Sono pure subordinati alla suddetta autorizzazione gli aumenti di
capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle societa'
stesse, che, se pure deliberati o da effettuarsi in piu' riprese dopo
l'entrata in vigore della presente legge, superino nel complesso la
somma di 250 milioni di lire.
E' salva l'applicazione del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n.
1400, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 636, e successive
modificazioni, riflettenti la difesa del risparmio e la disciplina
del credito.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 giugno 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
- ZOLI - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI